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Corsi di Studio della Facoltà (raggruppati in aree disciplinari):
 
Biotecnologie
Scienze Biologiche
Scienze della Terra
Scienze e Tecnologie Chimiche
Scienze e Tecnologie per l'ambiente e la natura
Scienze e Tecnologie Fisiche
Scienze e Tecnologie Informatiche
Scienze Matematiche
Studio-Conservazione dei Beni Culturali
Attività di Protezione Civile

  
   

Regolamento della Facoltà
Versione emendata approvata nel Consiglio di Facoltà del 20-05-2003.

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Titolo I - Organi della Facolta'

Art. 1 - La Facoltà

1. La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Perugia, di seguito chiamata Facoltà, è la struttura di coordinamento dell'attività didattica, culturale e di sviluppo dell'Università degli Studi di Perugia relativamente alle aree disciplinari delle Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche, Chimiche, Geologiche, Biologiche e Naturali che viene svolta nei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La Facoltà ha il compito primario di assicurare, e coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio favorendo anche l'attività di ricerca dei docenti e dei ricercatori che ad essa afferiscono. Per tali scopi la Facoltà intrattiene relazioni didattico¬-scientifiche con il mondo della ricerca e del lavoro anche in vista delle opportunità professionali e occupazionali per i laureati e in collaborazione con le Associazioni professionali.

3. La Facoltà pubblicizza, con mezzi idonei, ogni informazione utile sulle attività dei propri organi, sul funzionamento dei servizi e sulle iniziative didattico-scientifiche facenti capo alla Facoltà stessa.



Art. 2 - Articolazione della Facoltà

La Facoltà si articola nei seguenti organi di funzionamento: il Consiglio di Facoltà, il Preside, la Giunta di Facoltà, le Aree disciplinari di Facoltà, le Commissioni di Facoltà. I Consigli delle strutture didattiche afferenti sono autonomi e il presente Regolamento prevede norme comuni nel quadro del coordinamento generale che la facoltà svolge ai sensi dell'art. 21 e segg. dello statuto.



Art. 3 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà, nella sua composizione più allargata, è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;
b) da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti della Facoltà; 
c) da una rappresentanza degli studenti della Facoltà.
d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo.

2. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti, come previste dall'art 23 dello Statuto, vengono elette secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.


3. Nel quadro delle delibere degli organi di governo dell' Ateneo e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse dalle strutture didattiche e di ricerca, spettano al Consiglio di Facoltà i compiti di:
a) programmare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione;
b) istituire, anche in concorso con altre Facoltà, i corsi di studio, nei limiti della
legislazione nazionale vigente e delle normative didattiche dell'ateneo;
c) approvare, sulla base delle necessità motivatamente espresse dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati, i piani annuali di utilizzo dei professori e dei ricercatori nei diversi corsi di studio, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi e garantire la piena utilizzazione dei propri docenti; approvare inoltre il conferimento delle supplenze, degli affidamenti e proporre i contratti di insegnamento. .
d) provvedere, con opportuni criteri, alla assegnazione ai settori scientifico¬disciplinari delle risorse disponibili per posti di ruolo di professore e ricercatore, ed alla copertura degli stessi;
e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei Consigli di Corso di Studio e dei Consigli di Dipartimento interessati, i piani pluriennali di sviluppo e avanzare al Senato Accademico le richieste relative all'organico;
f) proporre eventuali modifiche statutarie;
g) svolgere tutti gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge dallo Statuto e dai
Regolamenti.

4. Sugli argomenti di propria competenza, il Consiglio di Facoltà è chiamato a 
deliberare con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.



Art. 4 - Norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. La destinazione a concorso o a trasferimento dei posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori nonché le relative chiamate e le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata.

2. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside ogni qualvolta si renda necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno il 10% dei suoi membri o la maggioranza dei membri della giunta di facoltà.

3. La convocazione deve essere inviata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni
prima della data stabilita per la seduta, presso le rispettive sedi.

4. I membri del Consiglio di Facoltà hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute regolarmente convocate e se impediti a farlo, da giustificato motivo, debbono comunicarlo per iscritto al Preside prima dell'inizio della seduta. Il personale in congedo per motivi di studio è considerato assente giustificato d'ufficio.

5. La convocazione deve contenere, oltre la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la seduta, un dettagliato elenco dei punti all'ordine del giorno stabilito dal Preside. In caso di urgenza, il Preside può proporre all'inizio della seduta, anche su richiesta 

di membri del consiglio, un'integrazione dell'ordine del giorno che deve essere approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

6. Il Preside inserirà nell'ordine del giorno anche gli argomenti per i quali sia stata fatta richiesta scritta motivata da almeno il 10% dei membri del Consiglio. Argomenti sui quali si era deliberato in precedenza possono essere riproposti solo nel caso che siano intervenuti nuovi elementi di valutazione ovvero, in ogni caso, su richiesta approvata dalla "maggioranza qualificata" della Facoltà (maggioranza assoluta dei membri aventi diritto)
7. Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà è necessaria la presenza dei suoi componenti come prevista dall'art.75 dello Statuto. I membri della Facoltà collocati fuori-ruolo o in aspettativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 382/80 al momento della seduta influiscono sul numero legale solo quando sono presenti. Il Preside verifica la presenza dei membri nel numero legale all'inizio della seduta e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta di un membro del Consiglio. La verifica del numero legale non può comunque essere richiesta durante una votazione.
8. Nelle sedute del Consiglio di Facoltà possono essere trattati solo gli argomenti presenti nell'ordine del giorno. La priorità nella discussione degli argomenti è quella indicata nella convocazione e dovrà essere rispettata nel corso dello svolgimento della seduta. Il Preside e ogni membro del Consiglio possono richiedere per motivo giustificato una variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti che, per essere attuata, deve essere approvata a maggioranza.
9. La discussione di ciascun punto all'ordine del giorno è regolata dal Preside che la inizia con l'illustrazione dell'argomento o delega a ciò un membro del Consiglio. I membri del Consiglio partecipano alla discussione secondo l'ordine di prenotazione, registrato dal Segretario, con interventi che devono riguardare esclusivamente l'argomento in discussione. Il Preside fissa a suo giudizio il termine delle iscrizioni a parlare. Al termine degli interventi, il Preside chiude la discussione e, in assenza di mozioni presentate durante la discussione, formula l'eventuale proposta da sottoporre a votazione o, in presenza di più mozioni, le mette in votazione nell'ordine di presentazione dopo aver raccolto le eventuali dichiarazioni di voto (una a favore e una contro).

l0. Salvo i casi in cui per legge o regolamento sia richiesta una differente 
maggioranza, le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei 
presenti.
Le votazioni sono di norma palesi per alzata di mano, salvo i casi speciali previsti dalle leggi, statuti e regolamenti in vigore. Deroghe alla procedura di espressione di voto possono essere proposte dai membri del Consiglio e devono essere approvate a maggioranza. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Preside.

11. Nessun membro del Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti o affini entro il 4° grado.

12. Nel corso di una seduta del Consiglio non possono essere riproposti argomenti la 
cui trattazione è stata già conclusa nella seduta stessa.

13. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Preside aggiorna la seduta e, sentito il Consiglio, comunica, seduta stante, la data e l'ora dell'aggiornamento.

14. Per ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario che sarà di norma il professore di l° fascia con la minore anzianità di ruolo presente alla seduta o, a parità di anzianità, dal più giovane di età. Il dispositivo di delibera deve riportare chiaramente ed integralmente i contenuti della delibera stessa, e il risultato della votazione. Le delibere hanno effetto immediato. I membri del Consiglio possono chiedere che venga inserito a verbale il loro intervento che dovrà essere presentato in forma scritta al segretario immediatamente dopo la dichiarazione stessa. I verbali sono inviati ai Direttori dei Dipartimenti ai quali afferiscono i membri della Facoltà e ai Presidenti dei Corsi di Studio per essere esposti ai rispettivi albi. Su richiesta potrà essere inviata ai membri della facoltà la versione telematica.


Art. 5 - Il Preside

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura in carica tre anni. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata. Le modalità di elezione sono quelle stabilite dall' art. 2 del Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice Preside che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vice Preside permane nella carica quanto il Preside, salvo eventuali sostituzioni.

3. Il Preside:

a) rappresenta la Facoltà;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Facoltà;
c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Facoltà;
d) esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento;
e) svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
Regolamento generale di Ateneo;
f) autorizza i professori ed i ricercatori per le attività di cui all'art. 36, comma 1
punto c) del Regolamento generale dell' Ateneo;
g) ha competenza nella gestione del personale tecnico ed amministrativo assegnato
presso gli uffici di Presidenza;
h) esercita le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuvato dai Presidenti di ciascuna Struttura didattica nel loro rispettivo ambito, i quali a tal fine sono tenuti a riportare per iscritto al Preside ogni evento od omissione che siano giudicati rilevanti ai sensi del medesimo articolo 3.


Art. 6 - Giunta di Facoltà

1. Il Collegio dei Presidenti delle Strutture Didattiche Interc1asse della Facoltà, di cui
all'art. 14 del titolo II del presente Regolamento, i quali sono eletti con le 

procedure di cui allo stesso art. 14, costituisce la Giunta di Facoltà di cui all'art. 25 dello Statuto e successive modificazioni. Il Preside e i Presidenti delle Strutture didattiche Interclasse possono essere rappresentati dai rispettivi vicari, o nelle more di elezione, dai rispettivi decani. Il Vice Preside, se non è già membro di diritto della giunta è invitato a partecipare alle sedute senza diritto di voto.

2. La Giunta di Facoltà, denominata anche Consiglio di Presidenza:

a) svolge funzioni istruttorie e preparatorie dell'ordine del giorno e dei problemi
della Facoltà;
b) coadiuva il Preside nell' esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di
Facoltà.
c) coadiuva l'attività delle Commissioni di Facoltà alle quali il Consiglio ha affidato
specifiche funzioni
d) coordina la gestione delle strutture e delle attrezzature didattiche utilizzate dai
Corsi di studio della Facoltà afferenti;
e) fa proposte al Consiglio di facoltà sui vari punti all'OdG. Tali proposte vengono
redatte in apposito verbale a cura del Preside.

3. La Giunta è convocata dal Preside ogni qualvolta che egli lo ritenga necessario, in
particolare nell'imminenza delle sedute di Facoltà.

4. Il Preside può invitare a partecipare alle sedute del consiglio di Presidenza chiunque ritenga in grado di fornire informazioni e chiarimenti relativi alla gestione della Facoltà.

5. Alla Giunta possono essere delegate dal Consiglio di Facoltà specifiche funzioni di volta in volta. Eventuali decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio di Facoltà nella prima seduta successiva.


Art. 7 - Aree disciplinari di Facoltà

Ogni membro della Facoltà afferisce ad una delle seguenti Aree disciplinari di Facoltà sulla base del raggruppamento, al quale il posto di ruolo occupato appartiene: Area matematico-informatica (Mat/Inf -ex A/K) - Area fisica (Fis- ex B) - Area chimica (Chim-ex C) - Area geologica (Geo-ex D) -Area biologica (Bio/Med- ex E/F). Alle aree afferiscono anche tutti i ricercatori della Facoltà appartenenti ai raggruppamenti citati, anche se non sono membri del consiglio. Le aree esprimono pareri e proposte riguardanti le discipline specifiche dell'area e sono coordinate da un Coordinatore d'area, nominato al loro interno, o, in mancanza, dal Decano di area individuato come il professore ordinario più anziano in ruolo. Il Coordinatore d'area viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti all'area. Le votazioni vengono indette dal Preside e la durata della carica è di tre anni.
Le riunioni di Area sono valide se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto. All'inizio di ogni riunione viene nominato un Segretario verbalizzante e il Verbale viene trasmesso al Preside.


Art. 8 - Le Commissioni del Consiglio di Facoltà

1. Le Commissioni sono strumenti operativi del Consiglio di Facoltà.

2. La composizione delle Commissioni, i criteri generali di funzionamento delle stesse e la loro durata sono fissate di volta in volta dal Consiglio di Facoltà sulla base dei compiti istruttori, consultivi ed operativi per esse individuati dallo stesso Consiglio. I docenti nominati nelle Commissioni non possono delegare altri docenti a rappresentarli.

3. Ciascuna Commissione nomina, al suo interno, un coordinatore che organizza e presiede i lavori. Alle attività delle Commissioni partecipa un membro della Giunta a ciò, delegato dal Preside.

4. Nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal Consiglio all'atto dell'istituzione della Commissione o, comunque, in ogni momento in cui il Consiglio lo ritenga opportuno, ciascuna commissione rende conto del proprio operato al Consiglio di Facoltà con relazioni scritte che verranno allegate ai relativi verbali.

Titolo 2-Regolamento didattico della facoltà

Art. 9-Attivazione dei corsi di studio

I corsi di laurea triennale e specialistica vengono attivati e disattivati secondo le norme di cui all'art 4. del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
In aggiunta ai corsi di laurea la Facoltà potrà istituire corsi di formazione specifici ai sensi dell'art. 13 del RDA.


Art. 10- Assegnazione del personale docente ai corsi di studio

La Facoltà assegna i docenti ad uno o più corsi di studio attivati sentite le proposte delle strutture didattiche interessate e delle Aree disciplinari di appartenenza, mirando ad assicurare una piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili e comunque garantendo che la parte di risorse non destinata ai corsi di studio sia pienamente utilizzata in altre attività didattiche (Corsi a titolo gratuito presso altre Facoltà dell'ateneo, Scuole di Specializzazione, Corsi di dottorato, tutorato ecc).
Entro il mese di maggio di ogni anno i Consigli di struttura, di concerto con le Aree disciplinari, presentano alla Facoltà le proposte di destinazione dei singoli docenti in modo da garantire, se possibile, l'integrale copertura delle esigenze dei corsi attivati presso la Facoltà e motivando le ragioni per cui qualche esigenza non possa essere eventualmente soddisfatta e richieda il ricorso a personale esterno.
Tale destinazione avviene anche al momento della eventuale presa di servizio di docenti in corso d'anno.


Art 11- Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate alle attività didattiche istituzionali della Facoltà verranno ripartite tra tutti i corsi di studio afferenti ed assegnate per la gestione ad uno e più Dipartimenti indicati dai rispettivi Consigli di struttura. Il 5% di tali risorse sarà trattenuto in un fondo di Presidenza per il funzionamento della Presidenza.
La ripartizione delle risorse finanziarie deve tener conto del carico didattico e della sperimentalità delle attività didattiche e viene proposta alla Facoltà dalla Giunta dopo una discussione in Consiglio degli elementi oggettivi che dovranno essere tenuti in considerazione e dei pesi da attribuire a ciascuno.


Art 12- Risorse di personale docente

Le risorse destinate alla docenza che si rendono disponibili vengono ripartite tra le cinque Aree disciplinari della Facoltà, salvo il caso di eventuali risorse a destinazione prede finita , tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio e del carico didattico che fa capo a ciascuna Area e viene proposto alla Facoltà dalla Giunta di Facoltà dopo una discussione in consiglio degli elementi oggettivi che dovranno essere tenuti in considerazione e dei pesi da attribuire a ciascuno. Le Aree poi propongono l'utilizzo delle risorse loro assegnate tenendo conto delle esigenze proprie di ciascuna.


Art 13- Calendario accademico

Il periodo ordinario delle lezioni per tutti i corsi della Facoltà inizia il 1^ ottobre e si articola in due periodi: 1^ottobre-15 gennaio e 1^ marzo-15 giugno, intervallati da periodi riservati (escluso il mese di agosto) alle sessioni delle prove di valutazione che devono essere fissate ai sensi dell'art. l0 successivo.
Entro il 1^ ottobre di ciascun anno tutti gli studenti devono risultare regolarmente iscritti per poter frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori.


Art. 14- Strutture didattiche interclasse

Nella Facoltà di Scienze MMFFNN vengono istituite SETTE Strutture didattiche Interclasse alle quali fanno capo tutti i corsi del vecchio ordinamento e i corsi di laurea triennale e specialistica attivati o da attivare secondo il nuovo ordinamento (esclusi i corsi interfacoltà) secondo il seguente schema:

1- Struttura didattica Interclasse di Matematica
 -Corso di laurea VO di Matematica 
 -Corsi di laurea triennale della classe 32 
 -Corsi di laurea special. della classe 45/S

2- Struttura didattica interclasse di Informatica
 -Dipl. Univ. VO di Informatica
 -Corsi di laurea triennale della classe 26 
 -Corsi di laurea special. della classe 23/S

3- Struttura didattica interclasse di Fisica
 -Corso di laurea VO di Fisica
 -Corsi di laurea triennale della classe 25
 -Corsi di laurea special delle classi 20/S e 66/S

4- Struttura didattica interclasse di Chimica
 -Corso di laurea VO di Chimica
 -Corsi di laurea triennale della classe 21
 -Corsi di laurea special. delle classi 61/s-62/s-81/s

5- Struttura didattica interclasse di Scienze Biologiche
 -Corso di laurea VO di Sc. biologiche 
 -Corsi di laurea triennale della classe 12 
 -Corsi di laurea special. della classe 6/s

6- Struttura didattica interclasse di Scienze della Terra
 -Corso di laurea VO di Sc. Geologiche 
 -Corsi di laurea triennale della classe 16 
 -Corsi di laurea special. delle classi 85/s e 86/s

7- Struttura didattica interclasse di Scienze Naturali
 -Corso di laurea VO in Sc. Naturali
 -Corsi di laurea triennale della classe 27 
 -Corsi di laurea special. delle classi 68/s e 82/s

Alle sette strutture didattiche interclasse è preposto un Consiglio Interclasse al quale si applicano tutte le norme previste dall'art. 27 e 28 dello Statuto e dall'art. 3 e 6 del Regolamento didattico di ateneo, nel senso che:
a-il Consiglio Interclasse svolge le funzioni previste per i corsi di studio ad esso afferenti già attivati o da attivare (corsi VO, corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica) ;
b- di esso fanno parte tutti i docenti di tali corsi e le rappresentanze di cui all'art 28 dello Statuto vengono elette una sola volta tra i ricercatori, il personale e gli studenti di tutti i corsi di studio attivati ed afferenti.
c-la rappresentanza degli studenti è unica per ciascuna Struttura interclasse e viene eletta secondo le norme in vigore da e tra tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi della Struttura.
All'interno del Consiglio Interclasse viene eletto ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto un Presidente.
I Presidenti dei consigli delle Strutture Interclasse sono anche membri di diritto della Giunta (Consiglio di Presidenza) di cui all'art. 6 del titolo I del presente Regolamento.
Le commissioni didattiche paritetiche previste dall'art. 30 dello Statuto sono istituite nell'ambito di ciascuna Struttura interclasse e riferiscono al Consiglio di Struttura di loro competenza.
I corsi di studio interfacoltà sono gestiti dai rispettivi consigli interfacoltà
costituiti secondo le norme in vigore.


Art. 15- Manifesto annuale degli studi

I Consigli di Struttura o di corso interfacoltà devono predisporre entro il 15 giugno di ciascun anno per ciascuno dei corsi attivati il Manifesto degli studi nel quale devono essere inclusi, oltre al prospetto generale di tutti i corsi e degli eventuali curricula anche l'elenco degli insegnamenti attivati, i loro ambito disciplinare, l'eventuale strutturazione in moduli, il tipo di prove previste per la loro valutazione, il numero di crediti attribuiti e conseguiti mediante il superamento delle prove di valutazione, nonché ogni altra indicazione utile allo studente per operare le scelte nell'ambito dell'offerta didattica. Dovranno essere anche indicate le attività di tutorato previste ai sensi dell'art. 27 del RDA.
I manifesti sono pubblicati dall'università entro il 30 giugno.
Nella pubblicazione che sarà predisposta per ciascun corso di studio saranno contenuti anche i programmi dei corsi con l'indicazione del numero di ore dedicate in linea di massima a ciascun argomento o gruppo di argomenti, ai sensi dell'art. 12 del RDA


Art. 16 -Orario delle lezioni

I Consigli di struttura e dei corsi interfacoltà predispongono l'orario delle lezioni per tutti i corsi con il coordinamento della Facoltà entro il 31 luglio di ciascun anno in modo che possano essere pubblicati entro la prima settimana di settembre in maniera definitiva per il primo periodo didattico ed in maniera indicativa per il secondo periodo didattico, che dovrà comunque venire esattamente definito entro il 31 gennaio successivo.


Art. 17 -Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento e tutorato vengono organizzate secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del RDA. Viene istituita una commissione permanente per l'orientamento e il tutorato con numero di membri variabile che dovrà coordinare tutte le iniziative previste dai corsi di studio della Facoltà anche in collaborazione con l'ufficio di orientamento dell'Università e che dovrà deliberare sulla ripartizione e la utilizzazione dei finanziamenti destinati espressamente a queste attività.


Art. 18-Calendario degli esami e prove conclusive

Le sessioni di valutazione del profitto, in numero di almeno sei per ciascun corso, si svolgono nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Eventuali ulteriori sessioni riservate a particolari categorie di studenti possono essere autorizzate dai Consigli delle strutture didattiche interessate durante i periodi delle lezioni per giustificati motivi.
Le sessioni per le prove finali di conseguimento del titolo vengono svolte in almeno quattro sessioni annuali opportunamente distanziate e secondo le modalità previste dal regolamento di ciascun corso di studio.
La commissione per le prove finali è composta da sette membri. Viene proposta al Preside dalla struttura didattica interessata e nominata dal Rettore. Essa è presieduta dal professore più anziano in ruolo.
Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario di tutte le prove di valutazione per l'intero anno è pubblicato dalla Facoltà su proposta delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 11 del RDA.
Spostamenti delle date previste per gravi e fondati motivi sono autorizzate dal Presidente del Corso per le prove di valutazione ovvero dal Preside, su richiesta motivata dei Presidenti dei Corsi interessati, nel caso di prove finali.


Art 19- Regolamenti dei corsi di studio

I Consigli preposti dovranno emanare un Regolamento per ciascuno dei corsi di studio attivati ai sensi dell'art. 6 del RDA avendo riguardo delle norme previste dal RDA, dell' ordinamento didattico di ciascun corso già approvato e delle norme del presente Regolamento di Facoltà.

Norme transitorie e finali

Art. 20 - Modifiche di Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere sottoposto a modifica su proposta motivata della giunta o su proposta di almeno il 25% dei membri del Consiglio di Facoltà o, in ogni caso, quando le norme in esso contenute entrano in contrasto con le normative di riferimento.
2. L'approvazione del presente Regolamento e di qualsiasi modifica per esso proposta
avviene a maggioranza nel rispetto del comma 3 dell'art 75 dello Statuto.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non sia disposto negli articoli precedenti, si dovrà fare riferimento allo
Statuto, ai Regolamenti di Ateneo in vigore e alle norme di legge.

 


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